(Art 33 del d.lgs. 33/2013)
L’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall’ art. 29 del D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino con cadenza annuale e con cadenza trimestrale l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
L’art. 33 del D. Lgs. 33/2013 modificato dall’art. 29 del D. Lgs 97/2016, dispone quanto segue:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
In merito alla tempistica entro cui tali dati devono essere pubblicati, il legislatore ha previsto una scadenza precisa per la pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, con l’art. 10 del DPCM del 22 settembre 2014: per l’indice trimestrale entro il trentesimo giorno del mese successivo alla conclusione del trimestre cui si riferisce, mentre per l’indice annuale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Non è stata prevista una scadenza per la pubblicazione dell’ammontare del debito, ma in via analoga si prende a riferimento la medesima scadenza.