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Istituto dei Ciechi

Opere Riunite "I. Florio – F. ed A. Salamone" Palermo



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23 Febbraio 2017

Regolamento albo imprese e fornitori di fiducia

REGOLAMENTO PER L’ACQUISTO IN ECONOMIA DI BENI SERVIZI E LAVORI MEDIANTE UTILIZZAZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

 

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Comma 1 – Il presente regolamento disciplina l’ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di beni e servizi e per l’esecuzione in economia di lavori da parte dell’Istituto dei Ciechi Opere riunite “I. Florio F. ed A. Salamone”

Comma 2 – Disciplina inoltre l’affidamento di lavori con la procedura del cottimo appalto per importi il cui valore, con esclusione dell’IVA, sia inferiore a 150.000 Euro (art. 20 L.R. 7/2002 e s.m.i.)

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Comma 1 – Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme contenute nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), con le disposizioni ancora in vigore del “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia” emanato con il D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 che disciplinano l’ambito di applicazione e le procedure per l’acquisizione di beni e servizi e con quanto previsto dal D.P.R. 554/1999 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni” per ciò che concerne i lavori in economia, nonché con le norme contenute nella L.R. 7/2002 e s.m.i. che disciplinano l’affidamento di lavori con la procedura del cottimo appalto.

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Comma 1 – L’acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita fino all’importo di 211.000,00 Euro (soggetto ad adeguamento automatico tenuto conto della revisione periodica di cui all’art. 248 del Codice dei Contratti Pubblici) nonché nei casi particolari previsti dal successivo art. 5 comma 2 del presente Regolamento. Gli importi monetari di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Comma 2 – Nessuna fornitura di beni e/o servizi d’importo superiore a quello indicato nel comma

precedente potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l’esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d’acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni regionali, nazionali e/o comunitarie in materia.

ART. 4 – TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI

Comma 1 – Nei limiti previsti all’art. 3 del presente Regolamento, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione delle seguenti tipologie di forniture di beni e servizi con riguardo alle esigenze degli uffici dell’Istituto dei Ciechi Opere riunite “I.Florio F.ed A. Salamone”:

Tipologie di beni

– attrezzature ed arredi per ufficio;

– macchine per ufficio, accessori e relativo materiale di consumo (calcolatrici, fotocopiatrici, fax, personal computers, stampanti, hardware, software, ecc.);

– cancelleria e relativo materiale di consumo;

– lavori di stampa, eliografia, tipografia, grafica, anche da realizzarsi a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica;

– acquisto di testi e periodici di informazione tecnica e giuridico – amministrativa, gazzette ufficiali,

stampe opuscoli e simili, cd – rom e dvd, riviste giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, mezzi audiovisivi, fotografici, stampati speciali, riproduzioni fotografiche;

– forniture e interventi necessari per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro;

– spese per pulizia (detergenti, detersivi, utensileria, prodotti per l’igiene ambientale, etc.);

– spese per acquisto, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

– spese per garantire la sicurezza, la guardavia ed il controllo di locali.

Tipologie di servizi

– servizi di trasporto in genere (autonoleggio, trasporto di persone, servizi di trasloco e /o facchinaggi interni);

– servizi di spedizione (ad esclusione dei servizi postali), imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio;

– servizi di vigilanza e sicurezza;

– servizi alberghieri, partecipazione e/o organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni,

mostre ed altre manifestazioni culturali nell’interesse dell’Istituto dei Ciechi, ivi comprese le spese per ospitare i relatori;

– servizi di pulizie locali, derattizzazione e disinfezione locali, servizio espurgo pozzi neri;

– servizi di assistenza tecnica hardware e software e dei prodotti informatici, assistenza tecnica e manutenzione di fotocopiatrici e macchine per l’ufficio;

– spese per manutenzione e riparazione d’impianti, mobili ed attrezzature d’ufficio;

– spese per l’acquisizione di servizi assicurativi;

– spese per l’esecuzione e l’esercizio di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua, telefonici e di cablaggio;

– spese per il servizio di telefonia mobile;

– spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi, convegni, fiere, seminari e manifestazioni indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

– servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;

– spese per divulgazione di bandi di concorsi o di gare o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

– spese per servizi di ristorazione o di mensa;

Comma 2 – Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Comma 3 – Per ogni acquisizione in economia l’Istituto dei Ciechi Opere riunite “I.Florio F.ed A. Salamone” opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 D.L.gs. 163/2006.

ART. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

Comma 1 – L’esecuzione in economia può avvenire:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario.

– in amministrazione diretta : le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

– a cottimo fiduciario: l’acquisizione avviene a seguito di affidamento a soggetti esterni mediante le

procedure specificate ai successivi articoli.

ART. 6 – PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

Comma 1 – L’affidamento dei lavori, dei servizi e l’acquisizione dei beni a cottimo fiduciario può essere effettuato:

– mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di bando, secondo quanto descritto agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento;

– mediante affidamento diretto ai sensi del successivo art. 9.

ART. 7 – SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Comma 1 – Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 Euro e fino a 211.000 Euro l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Comma 2 – I soggetti da interpellare sono scelti, di norma, tra i fornitori iscritti nell’Albo dei Fornitori, secondo il criterio della rotazione, suddiviso per categorie merceologiche e utilizzando le informazioni in esso contenute. Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.

Comma 3 – L’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante procedura negoziata – gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito.

Comma 4 – Non è tuttavia esclusa la possibilità di interpellare anche soggetti non iscritti, in quanto l’Istituto dei Ciechi Opere riunite “I.Florio F.ed A. Salamone” si riserva la facoltà di individuare altre imprese da invitare nel caso in cui sussistano ragioni di necessità, di funzionalità e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della fornitura.

Comma 5 – Qualora in una categoria o sottocategoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente a garantire un’effettiva concorrenzialità, l’Istituto dei Ciechi si riserva la facoltà di invitare altre ditte scelte attraverso ricerche di mercato.

Comma 6 – Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.

Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l’importo presunto delle spesa sia inferiore a 20.000 Euro.

Comma 7 – La richiesta dei preventivi/offerte ed il conseguente scambio di informazioni con i fornitori può avvenire, a discrezione del Responsabile del Procedimento, mediante raccomandata, mediante fax, per via elettronica (e-mail ) o mediante combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell’invito alla procedura.

Comma 8 – La richiesta di offerta potrà prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte pari a 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della medesima.

Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni nel caso di particolare urgenza.

Comma 9 – La richiesta di offerta dovrà contenere in linea di massima i seguenti elementi:

a) l’oggetto della prestazione;

b) le caratteristiche tecniche;

c) le qualità e le modalità di esecuzione;

d) le eventuali garanzie richieste;

e) i criteri di scelta del contraente;

f) l’importo a base della richiesta d’offerta;

g) la modalità di gara e di aggiudicazione;

h) le modalità di pagamento;

i) l’informazione circa l’obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare;

j) la facoltà per la Società di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno alle obbligazioni assunte;

k) i termini di presentazione dell’offerta e i riferimenti del committente;

l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell’acquisizione.

Comma 10 – Nella determinazione dell’importo di cui alla lettera f), l’Istituto si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Comma 1 – Gli acquisti previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

– al prezzo più basso, qualora la fornitura oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nell’invito;

– all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, l’impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc.. In questo caso,

i criteri che saranno applicabili per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nell’invito.

In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della lettera d’invito.

Comma 2 – Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell’acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Comma 3 – I preventivi sono esaminati da apposita Commissione giudicatrice composta da tre soggetti all’uopo individuati dall’Istituto dei Ciechi Opere riunite “I.Florio F.ed A. Salamone” in relazione alla natura dei beni e servizi da acquisire.

Comma 4 – La Commissione redige e sottoscrive il verbale di ricognizione dei preventivi, individuando l’impresa a cui è aggiudicata provvisoriamente l’acquisizione e, nei casi previsti dall’art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici”, si effettuano le dovute comunicazioni all’Osservatorio regionale lavori pubblici.

Comma 5 – Sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel verbale di cui al comma 4, si emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che potrà essere perfezionata:

a) mediante lettera di ordinazione, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 25.000 Euro;

b) mediante scrittura privata, che può anche consistere in un apposito scambio di lettere con cui la Società dispone l’ordinazione dei beni e dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d’invito;

c) mediante atto negoziale.

Comma 6 – Nel caso di lettera di ordinazione, l’impresa deve esprimere per iscritto all’Istituto dei Ciechi Opere riunite “I.Florio F.ed A. Salamone” la propria accettazione.

ART. 9 – AFFIDAMENTO DIRETTO

Comma 1 – Quando l’importo della spesa sia inferiore a 20.000 Euro, IVA esclusa, il Responsabile del Procedimento potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte, ricorrendo all’affidamento diretto ad un unico fornitore.

Comma 2 – Si prescinde, altresì, dalla formalità di richieste di più preventivi nei seguenti casi:

a) quando trattasi di acquisti di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o di beni e

servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti; in tal caso la richiesta deve essere motivata dal Responsabile del Servizio utilizzatore;

b) per forniture complementari;

c) per le successive eventuali, non preventivate, forniture dello stesso bene o servizio, che si rendessero necessarie nel corso dei successivi 6 mesi o nelle more della conclusione del nuovo contratto, non sarà obbligatorio interpellare altri fornitori, ma sarà possibile la riconferma delle forniture alle stesse condizioni o a condizioni migliori, previa indagine di mercato che ne confermi la convenienza.

ART. 10 – VERIFICHE DEI BENI E DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Comma 1 – La fornitura dei beni e la prestazione dei servizi sono soggetti, entro 20 giorni dall’acquisizione, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte del consegnatario dell’ufficio presso il quale è stato fornito il servizio medesimo.

Comma 2 – Nel caso di fornitura di beni il dirigente competente, qualora necessario in dipendenza delle caratteristiche intrinseche e funzionali dei beni oggetto della fornitura, determinerà, se gli stessi dovranno essere sottoposti a collaudo o ad attestazione di regolare fornitura.

Comma 3 – Il collaudo è eseguito da apposita commissione o da funzionari appositamente incaricati.

L’attestazione di regolare esecuzione della fornitura è sottoscritta previa verifica dal consegnatario dell’ufficio presso il quale è stata effettuata la fornitura.

Art. 11 – INADEMPIMENTI

Comma 1 – Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all’impresa cui è stata affidata l’esecuzione dei lavori, o delle forniture dei beni e servizi di cui al presente Regolamento, si applicano le penali stabilite nell’atto o lettera di ordinazione. Inoltre, l’Istituto dei Ciechi, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l’esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell’impresa, salvo l’esercizio, da parte dell’Istituto dei Ciechi, dell’azione per il risarcimento del danno derivante dall’inadempienza.

Comma 2 – Nel caso d’inadempimento grave, l’Istituto dei Ciechi Opere riunite “I.Florio F.ed A. Salamone” può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

ART. 12 – INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Comma 1 – Sono eseguiti in economia i seguenti lavori che rientrano nell’ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

b) manutenzione di opere o di impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Comma 2 – I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 Euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Comma 3 – Per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino a 200.000 Euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Comma 4 – Per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro è consentito l’affidamento diretto.

Art. 13 – ATTO DI COTTIMO

Comma 1 – L’atto di cottimo deve indicare in linea di massima :

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelli a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

ART 14 – LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO

Comma 1 – Si può prescindere dalla formalità di richieste di più preventivi nei seguenti casi:

a) lavori di importo inferiore a 40.000 Euro;

b) nei casi di urgenza e somma urgenza, ai sensi degli artt. 146, 147 del D.P.R. n. 554/1999.

ART. 15 – LAVORI DA AFFIDARE CON LA PROCEDURA DEL COTTIMO APPALTO

Comma 1 – Ai contratti di lavori di importo non superiore a 150.000 Euro, che in relazione all’oggetto e all’importo non rientrano nelle acquisizioni in economia di cui all’art. 12, si applica l’art. 20 della L.R. 2.8.2002 n. 7 e s.m.i., che consente il ricorso al cottimo appalto.

Comma 2 – Le procedure per l’espletamento dei cottimi e gli atti consequenziali sono di competenza del responsabile del procedimento, che vi provvede secondo le vigenti norme e nel rispetto del presente Regolamento e del Regolamento sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo appalto, ai sensi dell’art. 24 bis della Legge Regionale 21 Agosto 2007, n. 20 nel testo coordinato con la Legge 109/94 visionabile sul sito: www.istciechipalermo.it

Comma 3 – in particolare dovranno essere rispettate le seguenti direttive:

a) almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l’apertura delle offerte, l’Istituto dei Ciechi Opere riunite “I.Florio F.ed A. Salamone” spedisce a mezzo di raccomandata, o a mezzo fax, o per via elettronica (email), ad un minimo di cinque imprese iscritte all’albo, avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. Il suddetto termine potrà subire variazioni nel caso di particolare urgenza;

b) i soggetti da interpellare sono scelti, di norma, tra i fornitori iscritti nell’Albo dei Fornitori, secondo il criterio della rotazione, utilizzando le informazioni in esso contenute;

c) non è tuttavia esclusa la possibilità di interpellare anche soggetti non iscritti, in quanto l’Istituto dei Ciechi Opere riunite “I.Florio F.ed A. Salamone” si riserva la facoltà di individuare altre imprese da invitare nel caso in cui sussistano ragioni di necessità, di funzionalità e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche dei lavori da affidare;

d) resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all’albo;

e) qualora in una categoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente a garantire un’effettiva

concorrenzialità, la Società si riserva la facoltà di invitare altre ditte scelte attraverso ricerche di mercato;

f) non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per un

importo complessivo superiore ad € 150.000;

g) non è consentito invitare o aggiudicare cottimi – appalto ad imprese nei cui confronti, benché non

sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione;

h) il criterio di aggiudicazione da adottarsi è quello previsto dall’art. 24, comma 11 del testo

coordinato;

i) l’avviso di gara sarà altresì pubblicato sul sito internet: www.istciechipalermo.it

j) non è consentito l’invito per un secondo lavoro ad un’impresa quando altre imprese iscritte all’albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell’anno.

Art. 16 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenutenel decreto legislativo n 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici” e alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 17 – PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet: www.istciechipalermo.it

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Patti Carmela)


23 Febbraio 2017

Regolamento per la disciplina delle adunanze del consiglio di amministrazione

Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto dei ciechi “I. Florio – F. ed A. Salamone di Palermo

ART. 1
Contenuto del Regolamento
Il presente Regolamento detta le norme per l’ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.

ART. 2
Sedute Consiliari
Le sedute ordinarie del Consiglio hanno luogo, abitualmente,una volta al mese; il Consiglio può essere convocato anche in adunanza straordinaria o, nei casi d’urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due consiglieri.
La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.
L’avviso di convocazione deve contenere i seguenti elementi:
a) il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione con la specificazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;
b) l’indicazione se trattasi di riunione ordinaria o straordinaria ;
c) l’indicazione dell’urgenza quando trattasi di convocazione urgente;
d) la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.
All’avviso di convocazione è allegato, di norma, l’ordine del giorno degli argomenti da trattare; laddove l’ordine del giorno non dovesse essere allegato sarà comunque notificato successivamente nei termini indicati all’art. 3.

ART. 3
Avviso di convocazione
L’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno (salvo l’ipotesi prevista all’art. 2,ultimo comma) deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini, da computarsi a norma dell’art. 155 del codice di procedura civile:
a)almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di riunioni ordinarie;
b)almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, qualora si tratti di riunioni straordinarie;
c)almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza, per i casi d’urgenza.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell’ordine del giorno solo se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.
L’o.d.g. è formulato dal Presidente; singoli punti possono essere aggiunti su richiesta di almeno tre consiglieri; la richiesta deve essere fatta almeno 10 giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio; essendo il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in numero dispari, ossia nove,le sedute sono valide quando siano presenti almeno 5 (cinque) componenti ;il numero legale deve perdurare e, nel caso venga a mancare nel corso dell’adunanza, il Presidente la dichiara chiusa;di ciò deve essere fatta menzione nel verbale.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare.
I consiglieri, che senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne da immediata comunicazione all’Assessore che ha proceduto alla nomina (Assessore alla P.I.)
Nell’avviso di prima convocazione del Consiglio può essere indicata anche la data e l’ora della seconda convocazione per il caso che, mancando il numero legale, la riunione di prima convocazione non possa aver luogo.
Qualora nella seduta indicata nell’avviso di convocazione non venga esaurito l’ordine del giorno, il Presidente, alla fine della seduta stessa, comunica ai presenti la data della prossima riunione e così provvederà successivamente di seduta in seduta.
L’avviso per le convocazioni di cui al comma precedente accompagnato dell’estratto dell’ordine del giorno contenente gli oggetti non discussi deve essere notificato ai soli Consiglieri non intervenuti all’ultima riunione e comunque non presenti al momento della decisione di rinvio.
Ove il Presidente ometta di provvedere, la riconvocazione del Consiglio ha luogo con le modalità già indicate.
Se nell’avviso di prima convocazione viene però precisato che non esaurendosi tutti gli argomenti nel giorno stabilito si continuerà nel giorno successivo, non è necessario l’invio di altro avviso ai Consiglieri assenti.
I Consiglieri che si assentano per un lungo periodo dal domicilio abituale devono comunicare alla Segreteria ,per iscritto, un loro recapito. Gli avvisi saranno in questa ipotesi notificati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al recapito comunicato.

ART. 4
Convocazioni
E’ seduta di prima convocazione quella che si svolge nel luogo, nel giorno e nell’ora convenuti con l’intervento del numero legale dei Consiglieri.
E’ seduta di seconda convocazione, quella che succede ad una precedente, resa nulla per mancanza del numero legale.

ART. 5
Ordine del giorno
L’ordine del giorno è predisposto a cura del Presidente e deve contenere gli argomenti da trattare possibilmente raggruppati per materie.
Il Consiglio non può deliberare, nè porre in votazione alcun argomento o proposta non compresi nell’ordine del giorno, tranne che non siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga.
L’ordine del giorno deve essere redatto con chiarezza ed in modo da evitare che i Consiglieri siano indotti in errore circa la natura degli argomenti da discutere.

ART. 6
Deposito degli atti
Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria il giorno successivo a quello in cui viene spedito l’ordine del giorno, salvo i casi d’urgenza. Gli atti vanno consultati nel luogo ove sono depositati e non possono essere rimossi dal fascicolo nel quale sono inseriti.
Le relazioni programmatiche, quelle sul bilancio di previsione, lo schema del bilancio stesso ed il conto consuntivo , gli schemi di regolamento o di statuto , saranno inviati in copia a ciascun Consigliere, tre giorni prima dell’inizio della discussione.

ART. 7
Luogo di riunione
Le adunanze consiliari si tengono, di regola, nella sala all’uopo destinata ,presso la sede dell’Istituto; solo per speciali circostanze o per giustificati motivi possono svolgersi in altra sede, ma sempre nel territorio comunale

ART. 8
Persone ammesse nell’aula consiliare
Durante la seduta, oltre al Segretario verbalizzante, potrà a seconda della materia in discussione, essere ammessa dal Presidente la presenza di Funzionari o esperti chiamati ad illustrare aspetti particolari dell’argomento in discussione.

ART. 9
Presidenza
Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sedute sono presiedute dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo la presidenza viene assunta dal Consigliere più anziano di età.

ART. 10
Segretario
Il Dirigente Amministrativo esercita le funzioni di Segretario del Consiglio e pertanto redige i verbali. In caso di sua assenza funge da verbalizzante il Consigliere più giovane d’età.

ART. 11
Compiti e poteri del Presidente
Il Presidente apre la seduta.
Accorda ai Consiglieri la facoltà di parlare seguendo l’ordine con il quale essi hanno chiesto la parola.
Dirige e modera la discussione.
Mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni.
Dichiara sospesa, chiusa o sciolta l’adunanza.
Può prendere la parola in ogni occasione nonché intervenire in qualsiasi momento della discussione qualora i consiglieri non ottemperino alle norme di Regolamento avendo facoltà di togliere la parola e di sospendere e/o sciogliere l’adunanza, redigendo il processo verbale qualora abbiano a verificarsi fatti tali da pregiudicare il regolare corretto andamento dei lavori consiliari.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle norme di legge e regolamentari e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, ispirandosi a criteri di imparzialità .

ART. 12
Apertura delle adunanze
L’adunanza del Consiglio si apre, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione.
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta.Qualora non vi sia il numero legale , trascorsa un’ora da quella indicata per la prima convocazione, il Consiglio si riunisce in seconda convocazione.
Se anche in seconda convocazione non risulti in numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale e dichiara la seduta deserta.

ART. 13
Validità delle adunanze e delle deliberazioni
Il Consiglio non può deliberare validamente se non interviene la metà più uno dei consiglieri .
Sono fatte salve diverse maggioranze previste dalle leggi o dallo statuto.
I Consiglieri che nella votazione dichiarano di astenersi si computano nel numero necessario a rendere valida l’adunanza.
Non sono computabili nel numero fissato per la validità delle adunanze i Consiglieri:
– che escono dalla sala prima della votazione e rimangono assenti durante la votazione stessa;
– che abbiano interesse personale nelle questioni delle quali si discute;
– che siano parenti od affini fino al IV grado, oppure coniuge degli interessati all’argomento sottoposto all’esame del Consiglio.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti.In caso di parità di voti ha la preponderanza il voto del Presidente.

ART. 14
Disciplina dei Consiglieri durante le sedute
I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta debbono darne tempestiva comunicazione alla segreteria; della giustificazione viene preso atto nel processo verbale.
Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla adunanza deve, prima di abbandonare la sala, avvisare il Segretario perché ne prenda nota.
Durante la seduta sono vietati comportamenti non conformi alla legge,al presente Regolamento e, comunque, incompatibili con il decoro del Consiglio
Se il comportamento del Consigliere non è conforme a quanto stabilito dal comma precedente, ovvero se il Consigliere con i suoi interventi e proteste limita la libertà delle discussioni, il Presidente rimetterà la questione al Consiglio medesimo.

ART. 15
Comportamento nella discussione
Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull’argomento in discussione.
A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne al Presidente per un richiamo al Regolamento.
Il Consigliere parla, rivolgendo la parola all’intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomentazioni di un singolo Consigliere.
Il Consigliere che intende parlare su una proposta iscritta all’ordine del giorno deve farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola nell’ordine delle richieste.
Il Consigliere nella sua esposizione dovrà esprimersi in modo conciso e non potrà discostarsi dall’argomento in esame; in ogni caso l’intervento non può superare i 5 minuti.
Il Presidente può invitare il consigliere a rimanere in argomento e a rispettare il tempo fissato per la durata dell’intervento.
Non sono ammessi più di due interventi per ciascun Consigliere sullo stesso argomento se non per dichiarazione di voto.La durata complessiva dei due interventi non può superare i 10 minuti.

ART. 16
Ordine di discussione degli argomenti
Gli argomenti vengono discussi nell’ordine indicato nell’avviso di convocazione. L’ordine degli argomenti da porre in discussione può essere modificato quando il Presidente di propria iniziativa, o su richiesta, ne faccia formale proposta; ove nessuno si opponga la proposta si intende approvata. In caso contrario essa sarà sottoposta al voto del Consiglio.
Non possono essere adottate deliberazioni su argomenti diversi da quelli posti all’ordine del giorno tranne che non siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga.
Le proposte iscritte all’ordine del giorno possono essere ritirate prima della discussione dal Presidente; sono ammesse anche nel corso della discussione le richieste di sospensione e rinvio degli argomenti posti all’ordine del giorno ove se ne palesi l’opportunità e la maggioranza dei Consiglieri si dichiari favorevole.

ART. 17
Modalità di trattazione degli argomenti
L’esame di un argomento ha inizio con l’enunciazione dell’oggetto da parte del Presidente, il quale, poi, lo illustra o lo fa illustrare . Quindi il Presidente apre la discussione.
L’argomento può essere anche illustrato a mezzo di una relazione scritta, da consegnare ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della discussione.
I Consiglieri possono proporre emendamenti alla proposta in esame.
Dopo la chiusura della discussione generale sulla proposta, si passa all’esame delle singole parti.
Terminata la trattazione di un argomento con l’intervento di tutti i Consiglieri che ne facciano richiesta la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto.

ART. 18
Dichiarazione di voto
Prima della votazione i consiglieri possono fare dichiarazioni di voto.
Nelle dichiarazioni il Consigliere deve limitarsi ad esporre i motivi del voto proprio e non può parlare per più di 5 minuti.

ART. 19
Astensione dei Consiglieri dalle votazioni
I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o fatti personali; debbono altresì astenersi quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o fatti dei loro coniugi,parenti od affini sino al IV grado, o di conferire impieghi o incarichi ai medesimi; nei predetti casi non sono computabili nel numero fissato per la validità delle adunanze.
Il divieto di cui sopra comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
I Consiglieri che nella votazione dichiarano di astenersi, per motivi diversi da quelli di cui sopra, si computano nel numero necessario a rendere valida l’adunanza.

ART. 20
Votazioni
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
La votazione riguarda il provvedimento nel suo complesso con le modifiche e le precisazioni risultanti rispettivamente dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie nonché l’elezione del Presidente e del Vice Presidente, per le quali si richiede il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Per la validità della seduta non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.
Le votazioni si fanno, di norma, per appello nominale.
Hanno luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

ART. 21
Procedura delle votazioni
La votazione può essere palese o segreta.
La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
La votazione segreta ha luogo per mezzo di schede.
La votazione segreta ha luogo, di norma, per argomenti che importino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica o privata, sulle capacità ed in genere sulle qualità personali delle persone stesse.
Il verbale della seduta riporterà i voti favorevoli, quelli contrari e quelli astenuti

ART. 22
Comunicazioni
Il Presidente può, in ogni momento, fare comunicazioni su argomenti estranei all’ordine del giorno. Su tali comunicazioni non è ammessa la discussione, ma è consentita la richiesta di iscrizione all’o.d.g. dell’adunanza successiva.

ART. 23
Incarichi speciali
Il Consiglio su proposta del Presidente, può incaricare un Consigliere di riferire sopra argomenti che esigano indagini od approfondimenti particolari.

ART. 24
Redazione del verbale d’adunanza
Il verbale d’adunanza, redatto a cura del segretario, dà resoconto per riassunto dello svolgimento della seduta, riportando la successione degli interventi e delle deliberazioni, nonché le annotazioni previste dal regolamento.
I verbali di adunanza contengono necessariamente le seguenti indicazioni:
a) tipo di seduta (ordinaria o d’urgenza) e modalità di convocazione;
b) data, ora e luogo della riunione;
c) ordine del giorno;
d) consiglieri presenti ed assenti;
e) sistemi di votazione;
f) ora di chiusura della riunione;
g) dichiarazioni di voto dei consiglieri

ART. 25
Approvazione del verbale e rilascio di copie
Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell’adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione e di esso potrà essere rilasciata, a richiesta dei consiglieri, copia informale.
Se non ci sono osservazioni o richieste di rettifica, i verbali sono dati per letti e vengono quindi approvati dal consiglio, su proposta del Presidente.
Le richieste di rettifiche o di integrazioni sono presentate per iscritto prima dell’inizio della seduta. Su eventuali opposizioni alle richieste decide il consiglio
Le raccolte dei verbali delle riunioni del consiglio, firmate dal presidente e dal segretario, sono depositate nell’archivio dell’Istituto.
Del verbale può essere rilasciata copia autentica solo dopo l’approvazione del consiglio.

ART. 26
Richiesta di inserimento a verbale
Ogni Consigliere ha facoltà di domandare che nel verbale siano inserite delle dichiarazioni, presentandone per iscritto il testo

ART. 27
Richiesta di inserimento a verbale
Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.


23 Febbraio 2017

Regolamento per l’attribuzione di incarichi professionali

“Regolamento relativo alla disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. ed i.

Art. 1.
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonchè il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 46 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n.133
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2.
Individuazione del fabbisogno

1. Il Dirigente Amministrativo, in relazione alla esigenza manifestata dal Consiglio di Amministrazione o rilevata dal Dirigente stesso, verifica la sua congruenza con il fabbisogno di personale individuato nei documenti di programmazione di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,.con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull’attività adottati dal Consiglio, nonchè la temporaneità della necessità.
2. Verifica altresì l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’Ente attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell’art. 1, del presente regolamento, dandone informazione al Consiglio
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Dirigente Amministrativo verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.
Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. Verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3.
Individuazione delle professionalità

1. L’Amministrazione predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività dell’ente;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) durata dell’incarico;
d) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo ;
e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonchè i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4
Procedura comparativa

1. L’Amministrazione procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonchè la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell’Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l’amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.

Art. 5.
Esclusioni

1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6.
Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Dirigente Amministrativo provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività,dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.

Art. 7.
Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico

1. Il dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8.
Pubblicità ed efficacia

1. Dell’avviso di cui all’art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito internet dell’amministrazione e/o attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.”


23 Febbraio 2017

Regolamenti degli uffici e dei servizi

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

DELL’ISTITUTO DEI CIECHI

OPERE RIUNITE “I. FLORIO ED A. SALAMONE”

(Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 novembre 2006)

(Approvato dall’Assessorato regionale alla P.I. con D.D.G. n. 169/XVIII del 12 marzo 2008)

Articolo 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina – in conformità alle disposizioni di legge, allo Statuto , ai contratti di lavoro nel tempo vigenti, ed in applicazione dei criteri generali definiti dal Consiglio – l’ordinamento dei servizi e degli uffici dell’Istituto dei Ciechi

Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce, in particolare, la struttura organizzativa dell’Ente.

Articolo 2

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

L’ Amministrazione dell’ Istituto, al fine di conseguire i risultati dell’attività amministrativa, ispira l’ordinamento ed il funzionamento degli uffici e dei servizi a criteri di:

autonomia;

efficacia;

efficienza;

funzionalità ed economicità di gestione;

equità;

professionalità, flessibilità, e responsabilizzazione del personale;

distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione;

semplificazione dei procedimenti;

trasparenza e pubblicità.

I predetti criteri si collegano intrinsecamente sia con il principio della distinzione dei compiti degli amministratori da quelli dei responsabili della gestione, affermato dal D. Lgs. 165/2001 e s. m ed i. sia con l’autonomia nell’organizzazione degli uffici e servizi e della gestione delle risorse proprie dei responsabili.

Il comportamento organizzativo dei responsabili, come di tutto il personale, dovrà essere ispirato a criteri di flessibilità in modo da favorire la continuità della gestione anche in caso di assenze, impedimenti o imprevisti che possano verificarsi.

Articolo 3

QUADRO GENERALE DELLE COMPETENZE

Al Consiglio di Amministrazione competono funzioni di indirizzo politico a contenuto non gestionale.

Il Consiglio di Amministrazione dell’ Ente definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

In particolare al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dello Statuto dell’ Ente nonchè dall’art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e s.m. ed i ., compete :

a) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

b) verifica in ordine al conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche dei nuclei di valutazione e servizi di controllo interno;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale,

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo;

f) la riassunzione di personale già dimessosi volontariamente;

g) la regolamentazione per l ‘ affidamento di incarichi professionali intuitu personae a legali e tecnici o esperti nel rispetto e secondo i limiti della normativa vigente nel tempo;

h) le autorizzazioni a stare in giudizio e la nomina del difensore;

i) l’approvazione di transazioni;

l) l’approvazione delle spese di rappresentanza;

m) l’approvazione e la modifica della dotazione organica o dello Statuto

n) l’adozione del regolamento sugli uffici e dei servizi;

o)l’individuazione dell’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari

p)l’adozione di regolamenti

q)L’approvazione del bilancio di previsione , delle relative variazioni e del conto consuntivo

r) ogni altra competenza espressamente prevista dalla legge e/o dallo statuto.

L’elencazione di cui sopra ha carattere meramente esemplificativa essendo demandatala Consiglio di Amministrazione ogni altra competenza prevista dalla legge o dal regolamento.

Ai dirigenti, ciascuno nell’ambito dei compiti specifici ad essi assegnati, spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’ Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,strumentali e di controllo, nel rispetto dei contratti di lavoro. Essi sono responsabili dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati correlati al PEG loro attribuito e concordato con il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L’ Ente nella gestione delle risorse umane:

a) garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e la parità di trattamento;

b) garantisce la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica;

c) individua criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale purchè compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e di coloro che svolgono attività di volontariato ai sensi della vigente normativa;

d) cura la formazione , l’aggiornamento e la qualificazione del personale.

e) Rende i locali , le attrezzature in uso ed il vestiario conformi alle norme che tutelano la

sicurezza e l’igiene, garantendo condizioni di lavoro agevole;

Articolo 5

STRUTTURA

L’ Ente è articolato in aree e unità organizzative.

La struttura organizzativa è suddivisa nelle seguenti aree :

– Amministrativa

– Educativa e convittuale

L’area è la struttura organica di massima dimensione che assicura unitarietà all’azione programmatica ed organizzativa dell’Ente. Alla direzione dell’area è preposto un dirigente.

L’unità organizzativa di norma costituisce un sottoinsieme dell’Area , raggruppando in modo organico un ambito definito di discipline o materie strettamente correlate , per fornire servizi specifici e per svolgere precise funzioni o specifici interventi atti a gestire compiutamente un’attività organica . Per l’intrinseca complessità funzionale conseguente si prevede una funzione di coordinamento da affidare alle istituende posizioni organizzative.

La responsabilità della conduzione fa capo ai Dirigenti delle aree medesime.

La struttura organizzativa può essere ridefinita in ragione dell’evoluzione delle esigenze e delle risorse.

Nell’ambito dell’area amministrativa si individuano le seguenti unità organizzative:

Area amministrativa:

Unità organizzativa Amministrativa

Unità organizzativa Economico – finanziari

Unirà organizzativa dei servizi ausiliari

Unità organizzativa tecnica

Nell’ambito dell’areaeducativa e convittualesi individuano le seguenti unità organizzative:

Area educativo-convittuale:

Unità organizzativa didattico-formative

Unità organizzativa riabilitativa

Unità organizzativa socio assistenziale

Unità organizzativa dei servizi generali

Articolo 6

DOTAZIONE ORGANICA

L’ organizzazione e la gestione dei rapporti di lavoro deve essere coerente con gli indirizzi programmatici dell’Ente e deve tendere ad accrescere l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa.

In sede di adozione del piano triennale e del bilancio annuale di previsione, il Consiglio di Amministrazione adegua la dotazione organica alle necessità programmatiche ed organizzative dell’ Ente in relazione alle disponibilità di bilancio ed agli obiettivi assegnati tenuto conto dello stato degli uffici.

Articolo 7

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Le attribuzioni del dirigente amministrativo sono determinate dalla legge nonché dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo.

Il Dirigente Amministrativo svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Nel rispetto delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, sovrintende allo svolgimento delle funzioni delle U.O. della relativa area e ne coordina l’attività ai fini del perseguimento degli indirizzi e delle direttive, garantendo l’unitarietà operativa dell’organizzazione dell’ Ente anche mediante periodiche e ricorrenti concertazioni.

Il Dirigente Amministrativo inoltre:

a) cura le attività di studio ed esamina i problemi di natura giuridico – amministrativa, elaborando documenti e proposte attinenti alle materie sua di competenza ;

b) disciplina il funzionamento e l’organizzazione interna della struttura a cui è preposto, assicurando la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;

c) dirige e sovrintende alla esecuzione di progetti formativi e di sviluppo dell’attività dell’Ente.

d) svolge attività di ispezione e vigilanza relativamente ai servizi ed al personale facenti capo all’Area Amministrativa dell’Istituto

e) nel quadro della organizzazione e del perfezionamento dei servizi, e, quando occorra, convoca i titolari di posizioni organizzative delle varie Unità Organizzative della propria Area per un esame preliminare dei provvedimenti da adottare;

f) esprime il parere sul superamento del periodo di prova , sugli incarichi e sugli altri provvedimenti riguardanti il personale amministrativo di competenza del Consiglio di Amministrazione;

g) è segretario del consiglio di Amministrazione e, pertanto, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio medesimo curandone la verbalizzazione;

h) cura la preparazione del materiale e degli argomenti da sottoporre agli organi deliberanti, avvalendosi dell’opera degli uffici dipendenti e provvede alla redazione dei relativi verbali controfirmandoli;

i) cura la preparazione delle pratiche di competenza del contenzioso;

l) sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione;

m) presiede alle aste, alle licitazioni private ed alle trattative private;

n) provvede alla trattazione degli affari generali ed in particolare di quelli inerenti al patrimonio ed alle eredità pervenute riferendone al Presidente e proponendo eventuali proposte;

o) esercita ogni altra funzione attribuitagli , dai regolamenti, dalla pianta organica o conferitagli dal consiglio di Amministrazione.

p) Presiede le Commissioni di concorso del personale non dirigenziale

q) provvede alle nomine, designazioni ed atti analoghi ad esso attribuiti da specifiche disposizioni normative;

r)provvede al conferimento di incarichi professionali ” intuitu personae” a legali e tecnici o esperti

s) Attraverso proprie determinazioni dirigenziali , sulla base delle linee guida del Consiglio, impegna l’Ente anche nei confronti dell’esterno, prenotando, ove necessario l’impegno della spesa

t)predispone i bilanci dell’Ente

Per l’esercizio delle sue funzioni si avvale delle U.O. appartenenti alla propria area.

Articolo 8

DIRIGENTE AREA EDUCATIVA E CONVITTUALE

Il dirigente dell’area educativa e convittuale, nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, sovrintende allo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei responsabili delle posizioni organizzative di pertinenza della propria area, coordinandone l’attività anche mediante periodiche e ricorrenti concertazioni, garantendo l’unitarietà operativa della organizzazione dell’Ente

E’ responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della aderenza tra azione gestionale ed indirizzi istituzionali, relaziona al Consiglio di Amministrazione sull’andamento della struttura, proponendo eventuali correttivi o nuovi percorsi, necessari per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi.

Dirige e coordina il funzionamento dei servizi interni dell’ Istituto che rientrino nella sua competenza, in vista di un efficace ed armonioso sviluppo di tutte le potenzialità e risorse umane e materiali per una adeguata corrispondenza dei servizi e delle prestazioni dell’ ente ai bisogni sempre in evoluzione di tutti i potenziali utenti.

Dirige e sovrintende alla esecuzione di progetti finalizzati

Propone al Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni le ammissioni ed espulsioni degli alunni ed esprime in merito il proprio parere.

Formula il programma annuale di attività dell ‘Istituto di cui alla L.R.S. 152/80 sottoponendolo al Consiglio di Amministrazione dell’ Ente.

I provvedimenti adottati dal medesimo che comportino impegno di spesa devono essere muniti del parere preventivo di regolarità tecnico contabile del Dirigente Amministrativo

Cura e sovrintende alle attività di studio e di ricerca nei settori di sua competenza formulando proposte e fornendo consulenza agli organi dell’ Ente per quanto di competenza della propria area.

Svolge attività di ispezione e vigilanza relativamente ai servizi ed al personale facenti capo alla sua area.

Articolo 9

DETERMINAZIONI

Gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dei Dirigenti sono formalizzati in determinazioni.

Le determinazioni devono contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il provvedimento amministrativo. Esse devono essere, pertanto, costituite da una parte recante la motivazione e da una parte recante il dispositivo, che sia conseguente alla motivazione e chiaramente formulato sia per quanto concerne il contenuto dell’atto sia per quanto riguarda l’eventuale parte finanziaria.

Le determinazioni sono numerate in ordine progressivo, munite di data, e recano l’indicazione dell’ufficio competente di provenienza e sono conservate in originale agli atti dell’Ente.

Articolo 10

RESPONSABILI DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE

I responsabili delle posizioni organizzative esercitano la propria attività in attuazione degli indirizzi gestionali dei dirigenti , ciascuno nell’ambito della propria competenza, con potestà di iniziativa e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite . Ai responsabili delle posizioni organizzative i dirigenti attribuiscono funzioni di coordinamento di particolare complessità e caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale, nei limiti e nel rispetto degli obiettivi forniti dal proprio dirigente.

Essi godono di autonomia e responsabilità nell’organizzazione del servizio e del lavoro, nella gestione delle risorse loro assegnate sempre nel rispetto delle direttive dei dirigenti ai fini dell’esercizio della funzione di verifica e controllo.

I responsabili delle posizioni organizzative provvedono ad adottare tutti gli atti necessari e propedeutici alla attività di gestione ed in particolare:

a)alla acquisizione ed elaborazione sistematica delle informazioni e conoscenza sull’ambiente di riferimento, di bisogni, problemi ed opzioni di intervento, mediante lo studio e l’approfondimento degli aspetti economici, sociali, giuridico-amministrativi e tecnico-scientifici;

b) alla predisposizione di istruttorie atte a preparare l’attività dei decisori politico-istituzionali, esprimendo ed elaborando anche proposte, pareri, documenti, progetti e schemi di provvedimenti amministrativi o regolamentari;

c) alla gestione delle risorse umane e tecnico- strumentali in dotazione, svolgendo anche gli atti necessari e consequenziali secondo le direttive impartite dal Dirigente dell’area .

d) alla predisposizione di piani di riferimento e di ipotesi ottimali di soluzione dei problemi individuati autonomamente o sottoposti dagli organi politico-istituzionali, le cui modalità di risoluzione devono essere sottoposte al dirigente di riferimento.

e) alla predisposizione di strumenti e di ipotesi tecniche per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi dell’ Ente;

f) alla razionalizzazione, semplificazione e standardizzazione dei metodi e delle procedure, sperimentando ed introducendo nuove tecniche e metodologie di lavoro e nuovi e più idonei strumenti tecnologici;

g)alla cura del processo operativo, intervenendo sulle anomalie procedurali, nei punti di rottura ed incertezza e di crisi proponendo soluzioni all’iter in definizione

h) alla predisposizione dei capitolati speciali d’appalto;

Articolo 11

FORME DI CONTROLLO

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, L.R.S. 15.5.2000 n. 10 e succ. modifiche ed integrazioni, all’Istituto si applica la disciplina dei controlli interni di cui agli artt. 1, 2,4,5,6 e 9 del D.lgs. 30.07.1999 n. 286 e s. m. ed i.

I principi generali del controllo interno attengono alla regolarità amministrativa e contabile; alla verifica dell’efficienza, della efficacia e della economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); alla verifica della congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti(valutazione e controllo strategici); alla valutazione del personale con qualifica dirigenziale.

Gli organi preposti al controllo di gestione ed alla valutazione e controllo strategico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile restano ferme le disposizioni del vigente ordinamento finanziario dell’Istituto e le forme di controllo finanziario ivi previste nonché le competenze del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 12

DIVIETO DI AGGRAVIO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO

Dalla adozione del presente regolamento non discendono maggiori oneri economici a carico del bilancio.

L’Ente adotta tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione.

Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alla compatibilità economico finanziaria definita dei documenti di programmazione e di bilancio.

L’incremento del costo del lavoro è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi ed i vincoli di finanza pubblica

Articolo 13

RAPPORTI CON L’UTENZA E QUALITA’ DEI SERVIZI

Il personale assegnato alle strutture che erogano servizi a diretto contatto con gli utenti devono adottare ogni possibile soluzione per favorire e valorizzare le relazioni con l’utenza e migliorare la qualità dei servizi.

L’attenzione ai rapporti, con gli utenti e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei responsabili delle strutture.

Articolo 14

ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

Gli orari di servizio debbono tendere al criterio di massima efficacia ed economicità amministrativa e ad armonizzarsi con le esigenze dell’utenza nel rispetto delle norme di legge e del contratto collettivo di lavoro.

I predetti orari sono approvati dai dirigenti ,sentite le Organizzazioni Sindacali, tenuto conto delle esigenze organizzative e del personale disponibile.

L’orario di lavoro dei dipendenti è stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed è funzionale all’orario di servizio.

Articolo 15

INCARICHI DI RESPONSABILITA’

Tutti gli incarichi di coordinamento o l’attribuzione di posizioni organizzative sono a tempo determinato e regolamentati dalle vigenti normative e dal CCNL

Vengono conferiti in funzione dei programmi da svolgere e secondo i criteri di competenza professionale e di comportamento organizzativo che il ruolo da ricoprire richiede.

Sono revocati in caso di inosservanza delle direttive degli organi di vertice o di mancato conseguimento degli obiettivi e comunque nel rispetto della normativa dettata dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro

Articolo 16

INCARICHI PROFESSIONALI

L’ Amministrazione, può avvalersi di consulenze esterne ed affidare incarichi ad esperti di comprovata competenza e/o di alta specializzazione, per finalità di studio, progettazione ed analisi ed in funzione di supporto per l’attività istituzionale, scelti tra docenti e ricercatori universitari, professionisti, personale altamente specializzato in particolari materie, dirigenti pubblici o privati in attività di servizio od in quiescenza.

Per le consulenze e gli incarichi di cui sopra, deve essere determinata preventivamente la durata, il luogo, l’oggetto, le modalità ed il compenso della collaborazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 17

INCARICHI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

In presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente , l’Amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato , al di fuori della dotazione organica, con le modalità ed i criteri previsti dalle norme vigenti.

Articolo 18

FORMAZIONE

La formazione e l’aggiornamento del personale costituiscono strumenti di carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità professionali presenti nella Amministrazione.

In sede di definizione del piano triennale e del bilancio annuale di previsione i Dirigenti (amministrativo e convittuale) ciascuno per quanto di propria competenza, propongono piani di formazione elaborati sulla base delle esigenze rilevate e delle richieste formulate dai responsabili delle U.O.

Articolo 19

VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Nel rispetto delle previsioni delle norme e dei contratti collettivi di lavoro, la valutazione delle prestazioni e delle attività del personale assume carattere sistematico.

Per quanto riguarda i responsabili delle U.O. la valutazione sarà finalizzata anche all’attribuzione degli incarichi e sarà a cura dei dirigenti.

Per quanto possibile, l’ Amministrazione adotterà procedure e sistemi condivisi in grado di assicurare equità e trasparenza.

Articolo 20

FASCICOLO PERSONALE

Per ogni dipendente è tenuto, presso l’ufficio personale, un fascicolo personale che deve contenere i documenti che interessano le carriere, i servizi di ruolo eventualmente prestati in altre pubbliche amministrazioni, i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera ed al trattamento economico, i decreti (provvedimenti) di riscatto dei servizi non di ruolo, le attività di formazione svolte, nonchè tutte le informazioni idonee ad accertare la professionalità acquisita ed ogni altra notizia utile ai fini del rapporto di impiego.

Articolo 21

PROCEDURE SELETTIVE

Ai fini delle modalità di assunzione si applicano le norme vigenti.

La forma ed i criteri della selezione ed i requisiti di partecipazione sono quelli definiti nel regolamento per l’accesso agli impieghi già deliberati dal consiglio di Amministrazione e/o emanandi dal consiglio medesimo.

Articolo 22

ATTUAZIONE

Il Dirigente Amministrativo e/o il Dirigente dell’area educativa e convittuale , ciascuno per quanto di propria competenza, provvederanno ad emanare gli ordini di servizio necessari per la piena attuazione del presente regolamento.


23 Febbraio 2017

Regolamenti

Regolamenti degli uffici e dei servizi

Regolamento per l’attribuzione di incarichi professionali

Regolamento per la disciplina delle adunanze del consiglio di amministrazione

Regolamento albo imprese e fornitori di fiducia


22 Febbraio 2017

L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione la cui composizione, prevista dall’art 34 della L.R. n. 9/20015, è la seguente:

N. 3 componenti designati dalla Sezione Provinciale di Palermo dell’UICI

N. 1 componente designato dalla Regione Siciliana

N. 1 componente designato dalla Famiglia Florio

Il Consiglio, nominato con Decreto dell’Assessore all’Istruzione, nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente

La gestione è affidata al Dirigente Amministrativo che, ad interim, svolge anche le funzioni di Dirigente del convitto, coadiuvato dal Funzionario Direttivo Tecnico e dal personale amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione

Presidente

Avv. Tommaso Di Gesaro

designato dal Consiglio Regionale Siciliano l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Consiglieri

Dott. Giovanni Arnone

Designato dalla Sezione Territoriale di Palermo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS

Ing. Rosolino Lo Bue

Designato dalla Sezione Territoriale di Palermo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS

Dott. Roberto Clemente

Designato dall’Assessore all’istruzione e alla formazione professionale delle Regione Siciliana

L’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito.

Staff Amministrativo

Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Carmela Patti

Responsabile Ufficio Tecnico: Arch. Pietro Silvestri

A seguire:

  • le dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità dei componenti
  • il decreto di costituzione del CdA

22 Febbraio 2017

Oneri informativi per cittadini e imprese

Non applicabile alle Autorità indipendenti in quanto si riferisce alle Amministrazioni dello Stato


22 Febbraio 2017

Statuto


22 Febbraio 2017

L’Istituto dei Ciechi “I. Florio – F. ed A. Salamone” di Palermo, fondato nel 1890, assunse, originariamente, la figura giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.

Con R. D. 27/10/1926 n. 2263, essendo, allora, prevalenti i fini di istruzione, venne dichiarato Istituto di Istruzione, fermi restando i fini di assistenza inerenti l’Istituto medesimo e, come tale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione prima e della Regione Siciliana successivamente.

L’Istituto rientra, pertanto, nel novero degli Enti sottoposti a controllo e vigilanza da parte della Regione Siciliana la quale la esercita per il tramite dell’Assessorato Regionale all’Istruzione.

Le finalità dell’Istituto, enunciate, da ultimo, nello Statuto dell’Ente, approvato con D.D.G. n. 169/XVIII del 12 marzo 2008, tendono tutte al fine ultimo di favorire la piena ed effettiva integrazione scolastica e sociale dei minorati della vista, offrendo una serie di servizi integrativi e di supporto. Lo Statuto prevede, inoltre, tra le proprie finalità anche la riabilitazione dei ciechi pluriminorati ed è proprio nei confronti di tale categoria più debole di disabili che l’Istituto, negli ultimi anni, sta cercando di potenziare la propria offerta di servizi.

Si allegano:

Statuto

Regolamenti

Ufficio procedimenti disciplinari

Codice di comportamento


22 Febbraio 2017

PREMESSA:

Il generale principio di pubblicità dell’azione amministrativa, stabilito dalla legge 241/1990, ha avuto, nel tempo una notevole evoluzione anche alla luce della nuova normativa; nello specifico la materia è disciplinata dalla legge 190/2012 e dal D. Lgs 33/2013 e s. m. ed ii.

Tali provvedimenti normativi hanno ampliato il concetto di trasparenza intesa come possibilità di accedere alle informazioni da parte di ogni cittadino; inoltre, la legge 190/2012 ha attribuito al principio di trasparenza un valore fondamentale quale sistema atto a prevenire il fenomeno della corruzione nella Pubblica Amministrazione prevedendo l’obbligo di rendere pubblici alcuni atti quali la scelta del contraente negli appalti pubblici, le procedure selettive del personale, ecc. ed attribuendo al Governo delega legislativa per il riordino della disciplina della materia riguardante gli obblighi di trasparenza e pubblicità

Il Governo, in attuazione della predetta delega ha emanato il D. Lgs. 33/2013 che ha riorganizzato la materia, ha fissato nuovi obblighi di comunicazione ed ha fissato e disciplinato l’istituto dell’accesso civico

L’art. 10 del suddetto D. Lgs. n. 33/2013 prevede che ogni Amministrazione Pubblica adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare annualmente, indicante le iniziative previste per garantire:

a) Un adeguato livello di trasparenza;

b) La legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

Il P.T.T.I (programma triennale per la trasparenza e l’integrità) trae origine dalle linee guida fornite dalla CIVIT.

Gli obiettivi fissati dal suddetto programma si integrano con il piano di prevenzione della corruzione di cui costituisce apposita sezione

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’Ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni Pubbliche.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l’Amministrazione, allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l’Amministrazione e il cittadino.

Il D. Lgs. n. 33/2013 dispone l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di definire all’interno del proprio sito web una sezione denominata “Amministrazione Trasparente” nella quale devono essere pubblicati i dati e le informazioni di cui allo stesso decreto.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’

Nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità si definiscono le misure, i modi e le iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma Triennale sono collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma Triennale sono formulati in collegamento con la programmazione dell’Amministrazione.

L’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 individua i principali contenuti del Programma Triennale, che sono i seguenti:

L’organizzazione e le funzioni dell’Amministrazione;

I collegamenti con gli atti di indirizzo generale;

Le iniziative per la trasparenza;

Il processo di attuazione del Programma che prevede:

l’individuazione degli obblighi di pubblicazione;

i responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati;

le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;

il sistema di monitoraggio con l’individuazione dei responsabili;

gli strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità si propone pertanto di:

a) Individuare le informazioni e i documenti che in base a specifiche disposizioni di legge sono soggetti a pubblicità, in particolare sul sito web dell’Ente, indicando le azioni necessarie per garantire la completezza e la fruibilità;

b) Individuare eventuali ulteriori iniziative ed azioni che promuovano la trasparenza e l’integrità dell’agire dell’Ente. La trasparenza presenta infatti un duplice profilo: in primo luogo un profilo “statico”, consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale. Il profilo “dinamico” della trasparenza è invece direttamente correlato alla performance. La pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell’ottica di fondo del “miglioramento continuo” dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 stabilisce che i soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione sono i responsabili di servizio preposti ai singoli procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione.

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D. Lgs. n.33/2013, dalla legge 190/2012 ed elencati in modo completo nell’allegato 1 della deliberazione della CIVIT n.50/2013.

Il ruolo di Responsabile per la Trasparenza è stato individuato nella figura del Direttore Amministrativo dell’Istituto. Il Responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio di amministrazione, nonché all’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’Ufficio procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile per la trasparenza provvede altresì all’elaborazione dell’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, all’interno del quale prevede specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione, e controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal summenzionato D. Lgs. n. 33/2013.

Come detto in premessa, il profilo della trasparenza è fortemente connesso a quello dell’integrità.

L’Amministrazione dell’Ente effettua una serie di controlli interni e di azioni di tutela dai reati verso la Pubblica Amministrazione.

I controlli attualmente praticati riguardano:

  • Controlli riguardanti i comportamenti del personale dipendente e dei professionisti esterni: incompatibilità, cumulo di impieghi (doppio lavoro) e incarichi ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
  • Accertamento della presenza in servizio effettuato dal Responsabile del personale, tramite il responsabile del procedimento.

Si è già accennato al “profilo dinamico” della trasparenza, ossia quello strettamente correlato alla performance, che consente, attraverso l’idonea pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione dei servizi, di stimolare un “miglioramento continuo” del servizio

Attraverso l’indirizzo mail e posta certificata sul sito sono presenti strumenti di comunicazione diretta con gli uffici.

Al fine di stimolare il miglioramento continuo può essere proposto agli utenti interni un

Sito Internet dell’Amministrazione

Allo stato attuale, svolge tutte le funzioni previste per legge.

Al fine di migliorare i servizi agli utenti ed ai cittadini, sono previste particolari sezioni per agevolare, ove possibile, i rapporti con l’Amministrazione evitando l’accesso diretto agli Uffici.

Vengono stabiliti degli obiettivi nel triennio, oltre quelli previsti per implementare la cosiddetta sezione “Amministrazione Trasparente”:

– Integrazione on line della modulistica relativa ai servizi erogati dall’Ente;

– Eventuali modifiche all’architettura dei contenuti in modo che risulti semplice ed immediato l’accesso ai dati.

Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all’art. 4 del D. lgs. n.33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.

I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.lgs. n. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante sulla Privacy.

La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione.

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013. Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della trasparenza e al personale da questi eventualmente delegato per specifiche attività di monitoraggio.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rimanda alle norme di legge, disposizioni, deliberazioni ANAC e modifiche assetto organizzativo, vigenti tempo per tempo, con rinvio dinamico di adattamento automatico senza ulteriori formalità da parte degli organi di questo Ente.




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