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Articoli in "Prevenzione della Corruzione"
Riferimenti e documenti ai fini della prevenzione della corruzione
Prevenzione della corruzione
PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il Piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n. 72/2013, si prefigge i seguenti obiettivi:
- Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione.
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.
- Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione.
- Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.
Oltre alla Legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati, il contesto giuridico di riferimento comprende:
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della L. 190 del 2012”.
Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190”.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Decreto Legge n. 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni” convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125″.
Decreto Legge 4 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici Giudiziari” convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento in questo documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Il Piano è stato redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione, ed individuato nella persona del Dirigente Amministrativo dell’Ente;
Il Piano della prevenzione della corruzione:
-Esamina e descrive il diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
-disciplina le regole di attuazione e di controllo;
-Prevede la selezione e formazione possibilmente gratuita, dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, e prende tuttavia atto, data la ridotta consistenza numerica di organico, dell’impossibilità di effettuare negli stessi settori, la rotazione dei soggetti con funzioni apicali.
In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 all’art. 10, costituisce sezione del P.T.C.P. il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’Ente.
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione tutti i procedimenti di:
a) inserimento ed assistenza utenti;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale.
Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione per i singoli servizi (ex DPR 194/1996)
Oltre alle attività di cui al paragrafo 1, sono considerate a più elevato rischio di corruzione le attività di seguito riportate per i singoli servizi dell’ente:
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, con riferimento ai seguenti servizi:
a) gestione economica, finanziaria, programmazione, economato e controllo di gestione,
b) gestione delle entrate per rette e contributi, attività di controllo delle entrate stesse;
c) gestione della struttura e del patrimonio;
d) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, con particolare attenzione alle procedure “in economia“.
e) Funzioni di assistenza sanitaria, riabilitativa, socio-assistenziale e servizi diversi alla persona.
Formazione e Organizzazione del personale.
Il personale più soggetto a rischio di corruzione, titolare delle funzioni sopra elencate, potrà essere chiamato a partecipare ad idonei corsi di formazione nei limiti delle disponibilità di bilancio. Entro il 31 gennaio di ogni anno verrà redatto un piano di formazione qualora si individuino specifiche aree ed attività a rischio corruzione; potranno altresì essere individuati obiettivi tesi a prevenire il fenomeno della corruzione.
Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.
a) Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti dell’amministrazione, nel caso delle attività di cui ai paragrafi 1 e 2, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti preferibilmente in forma di determinazione o, nei casi previsti dall’ordinamento, di deliberazione degli organi collegiali.
b) Le deliberazioni, sono pubblicate nel sito istituzionale e raccolte in appositi raccoglitori giacenti in Amministrazione; le determine assunte dal Dirigente Amministrativo vengono raccolte su file nelle specifiche cartelle e rese disponibili per chiunque.
c) I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti – anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge 241/1990).
d) I provvedimenti conclusivi, a norma dell’articolo 3 della Legge 241/1990, devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.
e) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.
Trasparenza delle procedure di gara.
- Il Responsabile del Procedimento, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, è tenuto a pubblicare nel sito web-Sezione Trasparenza tutte le informazioni di legge attinenti la procedura stessa.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive liberamente scaricabili e trasmesse in forma digitale all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
· Ritardi eventuali nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico del Responsabile del Settore interessato.
Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di controllo della gestione
Monitoraggio dei procedimenti ed incarichi ai dipendenti.
Sono pubblicate nel sito web istituzionale le informazioni riferite ad atti di affidamento di servizi.
La Legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede la modifica dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e stabilisce quali incarichi sono vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
L’Ente non può conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati. L’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da pubbliche amministrazioni diverse da quella dell’Ente, ovvero da persone fisiche o giuridiche, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri che tengano conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità e di interferenza con i doveri d’ufficio.
Le autorizzazioni vanno trasmesse al Responsabile del presente Piano.
Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell’amministrazione. Conflitto di interessi.
In caso di conflitto di interessi con i soggetti interessati, è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di settore, alle posizioni organizzative e ai responsabili del procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Le situazioni di conflitto sono conseguenti a:
– legami di parentela o affinità fino al quarto grado;
– legami professionali,
– legami societari;
– legami associativi,
– legami politici;
– legami di natura diversa capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei funzionari.
Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
Qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia un atto interno amministrativo diverso dalla deliberazione o dalla determinazione, si deve provvedere comunque ad assicurarne la pubblicità nelle forme più congrue ed efficaci.