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Articoli in "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo"
Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione la cui composizione, prevista dall’art 34 della L.R. n. 9/20015, è la seguente:
N. 3 componenti designati dalla Sezione Provinciale di Palermo dell’UICI
N. 1 componente designato dalla Regione Siciliana
N. 1 componente designato dalla Famiglia Florio
Il Consiglio, nominato con Decreto dell’Assessore all’Istruzione, nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente
La gestione è affidata al Dirigente Amministrativo che, ad interim, svolge anche le funzioni di Dirigente del convitto, coadiuvato dal Funzionario Direttivo Tecnico e dal personale amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione
Presidente
Avv. Tommaso Di Gesaro
designato dal Consiglio Regionale Siciliano l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Consiglieri
Dott. Giovanni Arnone
Designato dalla Sezione Territoriale di Palermo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS
Ing. Rosolino Lo Bue
Designato dalla Sezione Territoriale di Palermo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-APS
Dott. Roberto Clemente
Designato dall’Assessore all’istruzione e alla formazione professionale delle Regione Siciliana
L’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito.
Staff Amministrativo
Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Carmela Patti
Responsabile Ufficio Tecnico: Arch. Pietro Silvestri
A seguire:
- le dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità dei componenti
- il decreto di costituzione del CdA